Pubblicazione curriculum studente e norme sulla privacy
Il Garante per la Privacy ha trasmesso apposite istruzioni in merito alla diffusione di dati personali degli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore, ai fini della pubblicazione del curriculum, nell’ambito dell’attività di intermediazione volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Con nota 2 ottobre 2017, prot. n. 12071 il Miur trasmette le Indicazioni operative del Garante per la Protezione dei Dati Personali sull'art. 96 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in tema di trattamento dei dati personali degli studenti da parte delle istituzioni scolastiche per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale.
Tali indicazioni concernono una fattispecie per molti aspetti analoga all'intermediazione, l'attività volta a favorire l'incontro tra la domanda di lavoro, orientamento professionale o attività formative e l'offerta disponibile sul mercato.
In particolare, l'intermediazione prevede che gli intermediari autorizzati si limitino a rendere pubblici e gratuitamente accessibili i curricula degli studenti, dopo il conseguimento del titolo di studio.
Le scuole non possono disporre ex officio la diffusione dei curricula, ma necessitano di un'esplicita richiesta da parte dello studente. Devono inoltre fornire idonea informativa in ordine al trattamento di dati personali effettuato nell'esercizio dell'attività di intermediazione.
Lo studente dev’essere posto nelle condizioni di poter in ogni momento revocare la richiesta, con l'effetto di fermare l'ulteriore diffusione, da parte delle scuole, dei suoi dati personali.
La diffusione dei dati personali degli studenti può concernere unicamente le informazioni curriculari, relative quindi alla carriera di studio e alle esperienze lavorative.
La pubblicazione di dati personali degli studenti è consentita soltanto per 12 mesi. La diffusione dei dati per un periodo di tempo superiore è consentita solo su esplicita richiesta del soggetto interessato.