Alternanza scuola-lavoro: il Miur chiarisce
Per il corrente anno scolastico non è previsto un monte ore minimo di alternanza scuola-lavoro per accedere all’esame di Stato, mentre dal 2018/19 lo svolgimento dell’alternanza costituirà requisito di ammissione. Per gli studenti-atleti di “Alto livello” le attività sportive agonistiche praticate sono riconducibili a quelle di alternanza scuola-lavoro.
Con nota 24 aprile 2018 prot. n. 7194 il Miur fornisce chiarimenti in materia di alternanza scuola-lavoro, al fine di eliminare alcuni dubbi interpretativi ed assicurare l’uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale.
Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi. Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno previsto dalla legge 107/2015.
Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. In sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, la Commissione di esame tiene conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe.
Tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione. Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel modello di certificazione allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.
I candidati esterni dichiarano e documentano, alla scuola alla quale sono stati assegnati e comunque entro l’inizio dell’esame preliminare, le eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 62/2017, lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro costituirà requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione secondaria di secondo grado.
La suddetta nota riporta le categorie di atleti di “Alto livello”, per i quali è accertata la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate a quelle di alternanza scuola lavoro, con l’Ente abilitato al rilascio della documentazione attestante l’appartenenza.