Edifici scolastici: controlli sull’adeguamento alle norme antincendio
Le misure che possono essere prescritte qualora, nell’attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio da parte dei Vigili del fuoco, emergano casi di inosservanza della normativa di prevenzione incendi negli edifici e dei locali adibiti a scuole e asili nido.
Con decreto 21 marzo 2018 del Ministero dell’Interno di concerto con il Miur, sono state fornite indicazioni programmatiche in merito all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole e asili nido.
Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ovvero senza il completo adeguamento alle disposizioni normative.
Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell’inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell’inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre, fornendo termini per la regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal suddetto decreto.
A titolo esemplificativo con nota 18 aprile 2018, n. 5264 il Ministero dell’Interno fornisce alcune indicazioni di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente:
a) il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
b) il datore di lavoro deve provvedere all’attuazione dell’informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
c) tutti i lavatori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto;
d) devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste;
e) deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d’illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme.
L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli.