Mediazione linguistica: istituzione corsi di II ciclo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per il riordino della disciplina delle scuole superiori per mediatori linguistici, in particolare per quanto concerne l’attivazione dei corsi di secondo ciclo di durata biennale.
Il decreto Miur 3 maggio 2018, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018, dispone che le scuole superiori per mediatori linguistici riconosciute, che abbiano attivato corsi di studio di durata triennale da almeno sei anni, possono attivare, previo accreditamento, corsi di secondo ciclo di durata biennale.
L'accreditamento dei corsi è accordato dal Miur previo parere obbligatorio e non vincolante di un’apposita Commissione consultiva e di valutazione.
Per essere ammessi ai corsi di secondo ciclo occorre essere in possesso di un diploma per mediatori linguistici di primo ciclo, ovvero di una tra le lauree o lauree magistrale indicate in allegato al suddetto regolamento, o di altro titolo estero riconosciuto come equipollente.
Le scuole superiori per mediatori linguistici devono disporre di qualificati docenti con comprovate competenze in ambito di didattica e ricerca nelle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti.
Le scuole superiori per mediatori linguistici adottano i regolamenti didattici dei corsi di secondo ciclo in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate per la classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).
I titoli di studio rilasciati all'esito dei corsi di secondo ciclo sono equivalenti alle lauree magistrali della classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato» ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione ed alla mediazione linguistica e non consentono l'ammissione a corsi universitari per l'accesso ai quali è richiesta la laurea specialistica o magistrale.
Per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo è prevista la presentazione di un progetto finale, elaborato in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
Le scuole superiori per mediatori linguistici autorizzate al rilascio dei titoli di primo ciclo e secondo ciclo sono tenute al rilascio del supplemento al diploma (diploma supplement) contestualmente a quello del titolo finale.
Le scuole superiori per mediatori linguistici devono dotarsi di un Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola, nonché di valutazione dei risultati scientifici e didattici conseguiti, sia al primo che al secondo ciclo. Il Comitato presenta ogni anno al Miur una relazione sul funzionamento della scuola.
È costituita infine una banca dati degli studenti e dei diplomati delle scuole superiori per mediatori linguistici, con oneri a carico delle stesse, ai fini del monitoraggio dei risultati del percorso formativo e delle attività di verifica.