Diplomati magistrali: 120 giorni per eseguire le sentenze
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto Dignità, che prevede, tra l’altro, il differimento a 120 giorni del termine per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, cd. Decreto Dignità.
L’art. 4 del provvedimento stabilisce il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali. In particolare, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Miur.
Viene quindi esteso al caso dei diplomati magistrali quanto già previsto dal decreto legge 669/1996, che concede alle amministrazioni dello Stato di ottemperare all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali entro 120 giorni dalla data di comunicazione del titolo esecutivo.
Nel comunicato stampa del Miur si legge che in sede di conversione del decreto in Parlamento sarà poi completato il quadro normativo, disciplinando procedure di reclutamento, nel rispetto della legislazione vigente.