Alternanza scuola-lavoro: ancora chiarimenti
“Nessun dietro front e nessuna deroga”: il Miur smentisce le interpretazioni secondo le quali la recente circolare esplicativa inviata alle scuole sarebbe la prova della mancata obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro nel percorso scolastico.
Con nota 24 aprile 2018 prot. n. 7194 il Miur ha fornito chiarimenti in materia di alternanza scuola-lavoro, al fine di assicurare l’uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale.
Con un comunicato stampa il Miur ribadisce ora che la nota risponde ad alcuni quesiti delle istituzioni scolastiche in merito ai prossimi esami di Stato a cui parteciperanno, per la prima volta, studenti che hanno completato il primo triennio di alternanza secondo quanto previsto dalla legge 107 del 2015.
Il comunicato precisa che: “La partecipazione all’alternanza non è facoltativa e rientra, come ricordano anche le Linee guida inviate alle scuole dopo l’approvazione della legge 107, nel curricolo del triennio finale della scuola secondaria di secondo grado. La certificazione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni di studio, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli Esami ed è inserita nel curriculum dello studente.
Alla legge 107 del 2015 hanno fatto seguito, poi, alcuni decreti attuativi, approvati in modo definitivo nel mese di aprile 2017. Uno di questi, il decreto n. 62, quello sulla valutazione, ha stabilito che, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento delle attività di Alternanza è criterio di ammissione all’esame di Stato. Tutto questo è noto dalla data di approvazione del decreto, dunque dal 2017. E la circolare del 24 aprile non fa che ribadirlo. In attesa che a giugno 2019 vada a regime la nuova regola sull’ammissione agli Esami, già oggi il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle esperienze di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. E lo fa sulla base della certificazione delle competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.
Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe – come ribadisce la circolare – tengono esplicitamente conto di questi esiti. E, secondo quanto ricordato anche nell’Ordinanza relativa agli esami di Stato, la Commissione d’Esame, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, terrà conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in Alternanza Scuola-Lavoro, indicate nel documento del Consiglio di classe”.