Novità in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Con apposita circolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro disposti dalle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° marzo 2018.
A decorrere dal 1° marzo 2018, per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (diecimila euro per il periodo antecedente) disposti dalle pubbliche amministrazioni (e dalle società interamente partecipate dalle stesse), occorre rispettare le prescrizioni stabilite dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 2, co. 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262/2006, e dal relativo regolamento di attuazione, decreto MEF n. 40/2008.
Ciò a seguito delle modifiche normative introdotte dall’art. 1, co. da 986 a 989, della legge n. 205/2017, concernenti:
- la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da diecimila euro a cinquemila euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse), prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo;
- l’estensione da trenta a sessanta giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione.
Pertanto con circolare 21 marzo 2018, n. 13 il Ministero dell’Economia e delle Finanze dirama chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina di cui al suddetto l’articolo 48-bis, dà conto delle novità legislative recentemente sopravvenute, e analizza taluni profili critici (scissione dei pagamenti, inadempienza contributiva, cessione del credito, ecc.), fornendo soluzioni interpretative.
Infine vengono aggiornate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità e viene trasmesso il modello aggiornato per la richiesta di verifica successiva a seguito dell'inosservanza dell'obbligo posto dal suddetto art. 48-bis.