Supplenze a.s. 2018/19: indicazioni operative
Diramate da parte del Miur le annuali istruzioni in merito al conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Le relative informazioni (disponibilità dei posti, calendari e sedi delle convocazioni) devono essere pubblicate in tempo utile sui siti istituzionali degli UU.SS.RR.
Con nota 28 agosto 2018, prot. n. 37856 il Miur fornisce istruzioni in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2018/19.
La nota riporta le istruzioni distinte per il personale docente, educativo e ATA, e contiene indicazioni puntuali relativamente a: supplenze brevi, posti di sostegno, licei musicali e coreutici, conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, disposizioni particolari per la scuola primaria, insegnanti di religione cattolica, supplenze su posti part-time, priorità di scelta della sede, assunzioni personale avente diritto alla riserva dei posti, presentazione della documentazione di rito.
La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
È consentito, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno "spezzone" per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all'atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia.
Le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc.) devono essere pubblicate in tempo utile sui siti istituzionali degli UU.SS.RR., in modo che le relative procedure, fasi e adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili.