Riconoscimento abilitazione conseguita all’estero: il caso Romania
Il certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica conseguito dai cittadini italiani in Romania non soddisfa i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente. Il Miur fa il punto sulle disposizioni inerenti al riconoscimento dell'abilitazione conseguita all’estero.
Disposizioni generali
I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all’insegnamento all’estero e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il Miur.
Il riconoscimento della professione di docente non è coperto dal regime del riconoscimento automatico, ma da quello del "Sistema Generale", che prevede la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due stati membri coinvolti.
Presupposto e condizione per ottenere il riconoscimento è possedere una qualifica professionale che, in base alle norme del Paese ove è stata conseguita, consenta l'esercizio della professione di docente abilitato all'insegnamento. Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano.
L'abilitazione conseguita in Romania
Con avviso 2 aprile 2019 n. 5636 il Miur fornisce chiarimenti e informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso, in Romania, i percorsi denominati "Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II'' e ne hanno chiesto il riconoscimento in Italia.
Il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania. Pertanto la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena, e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR.
Per quanto riguarda le richieste di riconoscimento specifiche per il sostegno, tale insegnamento rientra in Romania nell'ambito dell'educazione speciale, in apposite scuole speciali, e non nelle classi comuni come avviene in Italia. Non vi è pertanto corrispondenza con l'ordinamento scolastico italiano.
In conclusione, i titoli denominati "Programului de studii psichopedagogice, Nivel I e Nivel II", conseguiti dai cittadini italiani in Romania, non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate.