Percorsi di specializzazione sul sostegno: nuove disposizioni

Integrate e aggiornate, a decorrere dall'a.a. 2018/19, le disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado.

I percorsi sono istituiti ed attivati dagli atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun ateneo con decreto del Ministero. Con successivo decreto Miur saranno autorizzati i percorsi di specializzazione, effettuata la ripartizione dei contingenti e fissate le date, uniche per ciascun indirizzo, del test preliminare.

Il decreto Miur 8 febbraio 2019 n. 92 detta le nuove disposizioni. Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di I e II grado, il possesso dei requisiti previsti al co. 1 o 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

Le prove di accesso sono organizzate dagli atenei. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

È ammesso alla prova scritta, ovvero alle prove successive, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta.

In prima applicazione del nuovo decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, su posto comune o di sostegno.