Supplenze brevi e saltuarie: Nota di chiarimento
In riferimento alla nota trasmessa dal Ministero dell’Istruzione il 5 aprile 2020, si rappresentano chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
La nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 aprile 2020, n. 6636, intende fornire chiarimenti alle Istituzioni scolastiche per ciò che riguarda le supplenze brevi e saltuarie.
I dirigenti scolastici prorogano i contratti di supplenza breve e saltuaria nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche connessa all’emergenza sanitaria da COVID-19 nel caso in cui permanga l’assenza del titolare.
Non saranno prorogati i contratti al personale già titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria.
Riguardo all’istituto dell’esenzione, si sottolinea che solo dopo aver verificato la non praticabilità delle soluzioni alternative quali, lavoro agile, ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti, è possibile prevedere l’esenzione del personale dipendente, che dovrà essere debitamente motivato e illustrato in maniera puntuale.
La valutazione degli eventuali motivi che ostacolano la prosecuzione del contratto di supplenza, spetta al dirigente scolastico.