Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020: precisazioni e chiarimenti
Il Ministero dell’Istruzione fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico in corso e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.
La nota n. 9168 del 9 giugno 2020, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, chiarisce alcune delle indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriale n. 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020.
Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione nel registro elettronico della sola indicazione, per ciascun studente, “ammesso” e “non ammesso”, mentre i voti in decimi devono essere riportati nell’area riservata, a cui si accede mediante credenziali personali. Il tempo massimo stabilito dal Dirigente scolastico per la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve oltrepassare i 15 giorni.
La nota inoltre riporta anche ulteriori chiarimenti riguardo il piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli Istituti professionali, i quali rappresentano l’asse portante del nuovo ordinamento.
In relazione al necessario raccordo tra le disposizioni dell’O.M. n. 11/2020 si precisa che i consigli delle classi in cui sono attivi i nuovi percorsi di istruzione professionale individuano i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento e li inseriscono nel Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.), e con riguardo al Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.), l’indicazione degli obiettivi di apprendimento e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento tiene conto della dimensione interdisciplinare della progettazione didattica.