Lavoratori fragili: indicazioni operative per le competenza del Dirigente scolastico
Il Ministero dell'Istruzione, insieme con il Ministero della salute forniscono indicazioni operative relative alle procedure delle competenza del Dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo determinato e indeterminato.
Con la nota interministeriale n. 1585 dell'11 settembre 2020, si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici “fragili”, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Nel ribadire che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica e che la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di altre patologie che possono integrare una condizione di maggiore rischio, il Ministero dell'Istruzione indica la procedura da seguire per il personale scolastico.
La nota elenca i sei profili procedurali che vedono una stretta collaborazione tra il medico competente e il Dirigente scolastico della scuola di appartenenza del soggetto che abbia richiesto una sorveglianza sanitaria.
Per il personale docente con contratto a tempo indeterminato, successivamente al giudizio di idoneità potranno derivare tali esiti:
- Idoneità;
- Idoneità con prescrizioni;
- Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio (inidoneità relativa alla specifica mansione o inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa).
Per DSGA, assistenti amministrativi e tecnico, si prevede la possibilità di svolgere attività lavorativa in modalità agile. Mentre per i collaboratori scolastici il Ministero prevede una procedura diversa.
Per i docenti con contratto a tempo determinato, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.