Lavoratori e personale scolastico: riammissione al lavoro dopo Covid
Il Ministero della Salute fornisce indicazioni per i lavoratori, tra cui personale scolastico, che rientrano a lavoro dopo malattia Covid.
La circolare n. 15127 del 12 aprile 2021 del Ministero della Salute intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” le fattispecie che potrebbero configurarsi sono:
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero. Il medico competente certifica l'avvenuta negativizzazione e ne verifica l'idoneità alla mansione.
B) Lavoratori positivi sintomatici. Possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
C) Lavoratori positivi asintomatici. Possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
D) Lavoratori positivi a lungo termine. Interrompono l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo negativizzazione.
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico. Dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni, per la riammissione in servizio, si sottopone all'esecuzione di un tampone.