Certificazione verde COVID-19 a scuola: indicazioni operative
Il Ministero dell'Istruzione fornisce una sintesi dei principali contenuti della legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021, concernente la certificazione verde Covid-19 in ambito scolastico.
Con nota n. 1534 del 15 ottobre 2021, il Ministero dell'Istruzione, a seguito della legge di conversione (al D.L. 111/2021) n. 133 del 24 settembre 2021 che disciplina in maniera unitaria l'impiego della Certificazione verde Covid-19 in ambito scolastico, ha fornito una sintesi dei principali contenuti al fine di chiarire le richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche riguardo l'attuazione della norma.
È confermato l'obbligo e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS, e degli istituti tecnici superiori (ITS). L'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde riguarda anche i soggetti diversi dal personale scolastico che accedono alle strutture scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.
Per quanto riguarda la sospensione del rapporto di lavoro e la sanzione amministrativa, la legge 133/2021 prevede che che l’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni.
La verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19 spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative, mentre per soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l’obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro.
Si ricorda, infine, che, con nota 16 settembre 2021, prot. n. 1353, sono state fornite indicazioni circa le procedure di accertamento della violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico e l’applicazione della sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro, offrendo tn possibile modello di provvedimento da adottare.