Finalizzazione del software all'evasione delle pratiche arretrate e recupero dei dati a consuntivo nel SIMPI

L’art. 3 bis del D.L. 25.9.2002, n. 212, convertito in legge 22/11/2002 n. 212 prevede una significativa semplificazione burocratica per eliminare la massa ingente di pratiche arretrate (oltre 500.000 sull’intero territorio nazionale), in quanto consente la formalizzazione degli atti partendo dalla semplice lettera di comunicazione della nomina in ruolo, anziché dal formale decreto di nomina in ruolo regolarmente registrato o vistato dagli organi di controllo. In tal modo si rimuove il principale ostacolo all’evasione della maggior parte delle pratiche.

A ciò si aggiunga che il Miur con la nota del 12/12/2001, prot. D.G.P.S.A. – Ufficio VII/5158 adducendo che vi sono delle fattispecie non previste dal Sistema Informativo Min. Pubbl. Istruz. (SIMPI), ammette la possibilità di servirsi anche di procedure diverse da quelle del S.I.M.P.I., prima imposte come obbligatorie ed esclusive.

In effetti tali fattispecie sono estremamente numerose: si pensi alle riammissioni in servizio, alle interruzioni e soprattutto agli inquadramenti con i contratti pregressi (ossia D.P.R. 271/1981, D.P.R. 345/1983, D.P.R. D.P.R. 209/1987) che poi investono la quasi totalità della casistica arretrata e che non sono ormai più disponibili nel SIMPI in quanto appartenenti ai cosiddetti vecchi settori.

Tali casistiche sono invece esplicitamente previste dal nostro software per quanto riguarda i vecchi contratti.

Inoltre per le interruzioni e riammissioni in servizio è possibile produrre la trattazione del caso mediante due inquadramenti poi da accorpare: il primo (ricostruzione o inquadramento) che si spinga fino alla data di inizio della interruzione (o di cessazione) ed il secondo (solo inquadramento) che inizi dal giorno successivo al termine dell’interruzione (o dalla data di riammissione in servizio) col riepilogo da tale data delle anzianità (decurtate del periodo in cui manca il servizio causa interruzione o cessazione).

In proposito va aggiunto che, anche se la mole di lavoro per smaltire gli arretrati è attribuita ai C.S.A.1, tuttavia questi, date le ormai esigue risorse umane e materiali disponibili, dovranno inevitabilmente chiedere la collaborazione degli operatori delle istituzioni scolastiche senza cui gli amministrati non potranno vedere soddisfatte le loro legittime aspirazioni.

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Con l’uso del nostro software è possibile anche stampare direttamente i decreti di ricostruzione di carriera e inquadramenti, idonei ad essere inviati agli organi di controllo e usati per ogni necessità di tipo amministrativo burocratico.

Invero già costituirebbe un grande ausilio poter con il software sviluppare (attraverso i vari contratti retributivi succedutisi nel tempo) il calcolo dei casi concreti, i cui risultati poi andrebbero ritrascritti nel decreto formale dell’Ufficio.

Ma infinitamente più vantaggioso è poter usare per la formalizzazione dell’atto direttamente il risultato cartaceo prodotto dal software.

La differenza tra le due ipotesi, relativamente a casi da gestire dal D.P.R. 271/1981 ai CCNL è questa: nella prima ipotesi (trascrizione dei risultati del software nel proprio decreto formale), in una giornata lavorativa di sei ore una persona potrebbe produrre al massimo uno o due decreti; invece nella seconda ipotesi (utilizzo diretto delle stampe del software) la stessa persona potrebbe produrre decine di decreti.

Ebbene il meccanismo che permette questa seconda più favorevole soluzione parte dal presupposto reale che tutti i decreti di conferma in ruolo, di ricostruzione di carriera e di inquadramento giuridico-economico o semplicemente di solo inquadramento giuridico-economico prevedono nello stesso contesto due parti:

a. quella giuridica con cui si attribuiscono delle posizioni formali di carriera (conferma, riconoscimento di servizi ai fini della carriera, inquadramento formale nella qualifica spettante, attribuzione di un’anzianità in quella qualifica) e

b. la parte economica con cui si attribuiscono le posizioni economiche conseguenti alla parte giuridica attribuita.

Allora la semplificazione, che noi proponiamo nel rispetto della logica e della legge e che consente di risolvere il problema degli arretrati dell’Amministrazione, risponde ad una tecnica talora usata dallo stesso Ministero della P.I. ed ampiamente collaudata.

Essa consiste in questo: il decreto dell’Ufficio dovrebbe definire in via principale la parte giuridica attraverso una formalizzazione che occupi appena una paginetta e che costituisce la parte vitale del decreto, mentre la parte economica dovrebbe essere definita con degli allegati (A, B, C ecc), esplicitamente richiamati nel corpo del decreto principale come parte integrante di esso e che saranno costituiti dai prospetti prodotti col software.

Del decreto principale dell’Ufficio noi proponiamo nel seguito della presente la formalizzazione in due versioni:

1. la prima più complessa, movendo dalla sola nomina in ruolo dell’interessato, comprende nel dispositivo: conferma in ruolo, riconoscimento dei servizi ai fini della carriera, inquadramenti giuridico-retributivi;

2. la seconda, movendo da una situazione precedentemente già in parte definita, comprende nel dispositivo esclusivamente gli inquadramenti retributivi a decorrere da una certa data.

Inoltre non è da sottovalutare il fatto che gli elaborati del software (prospetti), i quali costituiscono parte integrante del decreto sotto forma di allegati, sono anche esportabili in formato html o xls: ciò permette di intervenire direttamente sull’elaborato per apportarvi facilmente qualche adattamento formale o specificazione occorrente per esigenze del funzionario.

N.B. Il file excel in esportazione porta sempre il nome: esporta.xls, mentre il file html in esportazione porta sempre il nome esporta.htm e sono entrambi collocati nella sottocartella esporta della cartella di installazione del programma. Pertanto, qualora si vogliano apportare modifiche manuali a detti file, allo scopo di adattarli alle particolari esigenze del caso specifico, è necessario preventivamente salvarli con nome, attribuendo ad essi un'altra denominazione con la stessa estensione: xls ovvero htm.

Va aggiunto infine che il decreto manuale e gli elaborati del software non si pongono in alternativa ed in antitesi con il S.I.M.P.I., ma anzi sono tali da potersi integrare con quest’ultimo in maniera esemplare e soddisfacente, in quanto i relativi dati possono essere recuperati nel S.I.M.P.I. per far sì che in futuro le posizioni giuridico-economiche dell’interessato siano gestite automaticamente e a tempo indeterminato dallo stesso sistema informativo ministeriale.

Ciò è possibile con un ulteriore apposito decreto emanato nell’ambito del S.I.M.P.I., previo recupero manuale dei dati del decreto predisposto i precedenza col software, inserendo, nel nodo KNCA ad una data compresa nel periodo dal 1/1/1995 al 31/12/1995, le posizioni retributive ed anzianità di cui al D.P.R. 23/8/1988 n. 399, maturate alla data stessa.

È ovvio che il nuovo decreto del S.I.M.P.I. definirà l’inquadramento per l’ultimo periodo (in genere i CCNL) e di conseguenza il decreto manuale realizzato con la tecnica da noi sopra suggerita dovrà arrestarsi al punto in cui inizia a decorrere il nuovo decreto.

Poiché questa possibilità è di massima rilevanza, per l’utilità degli operatori della scuola, vogliamo qui di seguito evidenziare in dettaglio tale meccanismo attraverso la visualizzazione della maschera del nodo KNCA:

Normativa da applicare
A – Inquadramento ai sensi del D.P.R. 209/87 e D.P.R. 399/88
B – Inquadramento ai sensi del D.P.R. 399/88
C – Inquadramento ai sensi del D.P.R. 399/88 e CCNL 4/8/95
D – Inquadramento ai sensi dei CC.CC.NN.LL. 4/8/95, 1/8/96, 26/5/99, 15/3/2001

Effettuare una scelta: C

Tipologia pratica
1 – Personale già trattato dal sistema
2 – Recupero posizione manuale / Passaggio da altra amministrazione
3 – Decreto di rettifica dal ....../...../......
4 – Riammissione in servizio
5 – Decreto di applicazione art. 2 – comma 5 – L. 498/92

Effettuare una scelta: 2

Le due scelte da effettuare, come sopra già indicato, sono rispettivamente: C e 2.

Nei quadri successivi, oltre i dati dei decreti (manuale e quello che si deve emanare col S.I.M.P.I.), vanno inseriti:

a. gli estremi del decreto manuale precedentemente emanato;

b. anni e aumento biennale alla data scelta nell’arco temporale 1/1/1995 - 31/12/1995.

Confermati i predetti dati, nel quadro che appare successivamente si indicheranno le anzianità alla stessa data di ruolo (attuale ed eventualmente precedente), nonché quelle di pre-ruolo, da distinguere in utili ai fini giuridici ed economici ed utili ai soli fini economici: tali anzianità devono complessivamente essere coerenti con la posizione stipendiale precedentemente attribuita.

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1 Per la competenza dei C.S.A. ad evadere gli arretrati relativi alle istanze di ricostruzione di carriera prodotte fino al 31/08/2000 si è espressa la Circ. 9/5/2001 n. 86: ma sulla legittimità di tale affermazione ci sia lecito dubitare, stante l’inequivocabile formulazione dell’art. 14 del D.P.R. 8/03/1999 n. 275 che nell’introdurre la nuova competenza non fa eccezioni di sorta per il pregresso. D’altra parte vi è un precedente illustre nel senso opposto alla Circ. n. 86/2001, allorché la stessa competenza passò dal Ministero (Ispett. Istruz. Artistica) ai Conservatori ed Accademie, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 357/1989, conv. in legge 417/1989: in quella circostanza il Min. P.I. non esitò a trasferire immediatamente tutta la competenza anche per le pratiche arretrate.