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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo II - L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola primaria e secondaria di primo grado

Capo I - Obbligo scolastico

Art. 109 - Istruzione obbligatoria 180

1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.

2. La scuola primaria ha la durata di anni cinque. 181

3. La scuola secondaria di primo grado ha la durata di anni tre. 182

180

In tema di obbligo scolastico è intervenuta la L. 20 gennaio 1999, n. 9 , recante disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, nonché il DM 9 agosto 1999, n. 323 recante il regolamento di attuazione.

Successivamente, nell'ottica conferita dal legislatore

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