Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo II - L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola primaria e secondaria di primo grado
Capo I - Obbligo scolastico
1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.
2. La scuola primaria ha la durata di anni cinque. 181
3. La scuola secondaria di primo grado ha la durata di anni tre. 182
In tema di obbligo scolastico è intervenuta la L. 20 gennaio 1999, n. 9 , recante disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, nonché il DM 9 agosto 1999, n. 323 recante il regolamento di attuazione.
Successivamente, nell'ottica conferita dal legislatore
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.