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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Capo III - Esami finali

Art. 196 - Esami di licenza di maestro d'arte 289

1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i princìpi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.

2. Chi nella prima sessione non superi, o non compia, l'esame è ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione autunnale dello stesso anno scolastico. 290

289

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 226 del 17.10.2005 le disposizioni contenute nel presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, mentre sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo a

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