Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Capo III - Esami finali
1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i princìpi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
2. Chi nella prima sessione non superi, o non compia, l'esame è ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione autunnale dello stesso anno scolastico. 290
Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 226 del 17.10.2005 le disposizioni contenute nel presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, mentre sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo a
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