Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali
Capo II - Scambi culturali
1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposti sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunità Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa. 548
2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.
A decorrere dall'a.s. 1996/1997 gli scambi educativi con l'estero non sono più soggetti all'autorizzazione ministeriale e si realizzano sulla base di delibera dei Consigli di circolo e di istituto: vedi cm 23 luglio 1996 n. 358 , successivamente aggiornata (nella modulistica) dalla cm 18 novembre 1998, n. 455 . La circolare
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