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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo IX - Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali

Capo II - Scambi culturali

Art. 394 - Scambi culturali

1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposti sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunità Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa. 548

2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.

548

A decorrere dall'a.s. 1996/1997 gli scambi educativi con l'estero non sono più soggetti all'autorizzazione ministeriale e si realizzano sulla base di delibera dei Consigli di circolo e di istituto: vedi cm 23 luglio 1996 n. 358 , successivamente aggiornata (nella modulistica) dalla cm 18 novembre 1998, n. 455 . La circolare

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