Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo III - Personale A.T.A. non di ruolo
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente articolo 581.
L'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 prevede che le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali, effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego".
Ai sensi dell' art. 2, comma 3, d.l. 7 settembre 2
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