CCNL 04.08.1995
Parte Prima
Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo III - Diritti sindacali
1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma restando l'applicazione dell' art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo quanto verrà previsto dallo stipulando protocollo d'intesa A.RA.N. - Organizzazioni sindacali relativo al comparto scuola;
b) i rappresentanti e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a), e che posseggano il requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art. 6, comma 1.
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