CCNL 04.08.1995
Parte Prima
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo II - Norme di area
Sezione II - Personale docente
1. Nei casi previsti dal D.L.vo n. 297/1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' art. 18 . Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo 84 .
2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'apposita ordinanza prevista dall'art. 522 del del D.L.vo n. 297/94.
3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato
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