Legge 31.12.1996, n. 675
Capo VIII - Sanzioni
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Articolo così sostituito dall' art. 12 del d.lgs. 28.12.2001, n. 467 .
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