Legge 31.12.1996, n. 675
Capo VIII - Sanzioni
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo così aggiunto dall' art. 16 del d.lgs. 28.12.2001, n. 467 .
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