Nota Tesoro 28.07.1998, prot. n. 133986/166512.
Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Ministero con le note indicate a margine, in ordine ai termini di applicazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 503/1992 - che ha previsto una deroga alla graduale elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti per il collocamento a riposo per limiti di età - e dell'art. 2, comma 21, della legge n. 335/1995 - che ha introdotto la possibilità per le lavoratrici sessantenni di conseguire la pensione di vecchiaia - si invia la nota n. 203502 del 29.10.1996 , con la quale lo scrivente ha espresso il proprio avviso in occasione dell'esame di un'analoga questione rappresentata dal Ministero delle Finanze.
Per ciò che concerne, inoltre, l'ulteriore problematica relativa all'applicabilità nei confronti del descritto personale dell'art. 3, comma 5, del D.L.vo n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997, che ha previsto deroghe al differimento dei trattamenti di fine servizio anche nel caso di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, si osserva che la suddetta disposizione non ha previsto alcuna clausola di salvaguardia per le lavoratrici che si avvalgono della facoltà di conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età.
Si precisa, inoltre, che la norma, contenuta nell'art. 2, co. 21, della legge n. 335/95, in quanto esplicitamente riferita al trattamento di pensione, non può trovare applicazione in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, trattandosi di prestazione autonomamente disciplinata.
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