D.P.R. 06.03.2001, n. 190
1. Gli Istituti regionali di ricerca educativa, di seguito denominati: "I.R.R.E.", sono enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile, a norma dell' articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
2. Gli I.R.R.E., nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali e delle regioni, svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub regionale.
Tali funzioni si esplicano in attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali gli I.R.R.E. si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e le altre agenzie formative.
3. Gli I.R.R.E. supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche in modo particolare mediante:
a) collaborazioni e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricerca educativa e della relativa sperimentazione in tutti gli ambiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche con riguardo alle problematiche concernenti le minoranze linguistiche, l'immigrazione, l'integrazione dei soggetti svantaggiati, l'integrazione europea, l'educazione degli adulti e la prevenzione dell'abbandono e della dispersione sco
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