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Decreto direttoriale MIUR 12.02.2002

Termini e modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo della scuola - Anno scolastico 2002/2003. (G.U. 19.02.2002, n. 14)

Art. 6 - Graduatorie permanenti per scuole e istituti per non vedenti e per sordomuti.

1. Sono istituite, nelle province ove sono presenti istituzioni scolastiche aventi particolari finalità, distinte graduatorie permanenti per le classi di concorso previste nelle scuole ed istituti statali per non vedenti e per sordomuti.

2. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;

b) titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'insegnamento ad alunni portatori di handicaps, non vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del d.lgs. 297/94 citato in premessa ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26.5.1998, emanato di concerto con il Ministro della P.I..

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli (all. A), sono valutati solo i servizi d'insegnamento prestati, rispettivamente, nelle scuole per non vedenti e per sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

4. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il docente a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.

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