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CCNL 24.07.2003

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 24.07.2003 del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03. (G.U. 14.08.2003, n. 188)

Capo VII - Tutela della salute nell'ambiente di lavoro

Art. 71 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 58 del CCNI 31.08.1999)

1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n. 382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10.7.1996 ( cfr. nota n. 32 ) e dall'art. 58 del CCNI 31.08.99 ( cfr. nota n. 23 ). Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del d.lgs.626/94 ( cfr. nota n. 31 ), le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:

a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;

b. laddove il d.lgs.626/94 ( cfr. nota n. 31 ) prevede l'obbligo da parte del diri

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