Decreto legislativo 19.02.2004, n. 59
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 02.03.2004, n. 51 - S.O. n. 31)
Capo I - Scuola dell'infanzia
Art. 1 - Finalità della scuola dell'infanzia
Art. 2 - Accesso alla scuola dell'infanzia
Art. 3 - Attività educative
Capo II - Primo ciclo di istruzione
Art. 4 - Articolazione del ciclo e periodi
Capo III - La scuola primaria
Art. 5 - Finalità
Art. 6 - Iscrizioni
Art. 7 - Attività educative e didattiche
Art. 8 - La valutazione nella scuola primaria
Capo IV - Scuola secondaria di primo grado
Art. 9 - Finalità della scuola secondaria di primo grado
Art. 10 - Attività educative e didattiche
Art. 11 - Valutazione, scrutini ed esami
Capo V - Norme finali e transitorie
Art. 12 - Scuola dell'infanzia
Art. 13 - Scuola primaria
Art. 14 - Scuola secondaria di primo grado
Art. 15 - Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
Art. 16 - Frequenza del primo ciclo dell'istruzione
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