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Nota M.I. 13.01.2021, n. 40

Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.

Gentilissimi,

vi trasmetto, nella cartella allegata, il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 dicembre 2020, n. 182, con il quale sono definite le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al decreto legislativo 66/2017 e il modello di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Il decreto è corredato di apposite Linee guida e comprende, quali allegati, i quattro nuovi modelli di PEI - rispettivamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado -, una scheda per l'individuazione delle principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e delle condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione delle entità delle difficoltà riscontrate (c.d. Scheda per l'individuazione del "debito di funzionamento"), nonché una tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

In considerazione dell'avvio inoltrato dell'anno scolastico, le istituzioni scolastiche potranno, ancora per l'anno scolastico 2020/21, continuare ad utilizzare i modelli di PEI attualmente in uso, anche se risulta opportuno un passaggio progressivo ai nuovi modelli, per verificarne, come del resto è stato in parte già fatto nel corso della redazione del provvedimento, con la collaborazione di numerosi insegnanti, la piena operatività. L'articolo 21 del DM prevede infatti, al termine dell'anno scolastico 2020/2021, un momento di revisione dei modelli di PEI che potranno essere eventualmente integrati o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche. Si tratta, infatti, di strumenti, e, come tali, solo l'applicazione pratica può mostrare, o meno, la loro adeguatezza.

Ma vi è di più: l'adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento. I principi che sostengono la via italiana all'inclusione, pur con affinamenti e adeguamenti progressivi, sono di fatto rimasti immutati dal "documento Falcucci" del 1975. Le disposizioni normative e i relativi strumenti costituiscono le modalità di applicazione di quei principi nel concreto della vita scolastica. A tal fine, vorrei richiamare alcuni elementi, per i quali risulta determinante il ruolo di leadership del dirigente scolastico.

Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell'inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l'alunno con disabilità è preso in carico dall'intero team/consiglio di classe; dall'altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento. Nel richiamare tutte le plurime e univoche indicazioni in merito, mi limito a una prassi a volte trascurata: la documentazione dell'alunno è nella piena disponibilità dei docenti. Ciò riguarda anche il docente la cui presenza nella classe (comune o a maggior ragione di sostegno) sia episodica.

In secondo luogo, una delle maggiori novità è rappresentata dalla diversa modulazione nell'attribuzione delle risorse professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Si passa, nei fatti, a una quadripartizione delle possibili attribuzioni, e a una correlazione tra risorse e disabilità specifica, sciogliendo l'erronea semplificazione meramente quantitativa. Anche in questo caso, per fare un solo esempio, è rotto il rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la conseguente risposta da dare, è fondata sulla "tipologia" di gravità e sulle risorse professionali adatte a compensare "quel" tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti del consiglio di classe. A questo proposito, nell'ambito di una più generale rivisitazione dei processi di inclusione degli alunni con disabilità, la finanziaria per il 2021 prevede, all'articolo 1, comma 961, un incremento del fondo destinato alla formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, finalizzata a garantire il principio di contitolarità nella loro presa in carico.

Infine, ma non infine, occorre una particolare attenzione allo "snodo" dei rapporti interistituzionali. I processi di integrazione richiedono un accurato lavoro di interlocuzione con soggetti esterni all'istituzione scolastica, pubblici (il comune e l'ASL, principalmente) e privati. Si tratta di un lavoro non sempre facile di coordinamento, sovente delegato, ma che resta in capo, in ultima istanza, alla dirigenza scolastica, chiamata a garantire il coordinamento della pluralità di contributi.

I nuovi modelli di PEI sono universalmente adottati, pur in attesa dell'emanazione delle Linee Guida di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 66/2017, a decorrere dall'anno scolastico 2021/22, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull'inclusione.

Trovano immediata attuazione altre disposizioni del DM 182/2020:

- per quanto concerne l'articolo 16, il c.d. "PEI provvisorio" ossia il PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo, sarà utilizzato sin dal corrente anno ed elaborato entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo;

- cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'ormai vetusta Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90

- sono attuate le disposizioni contenute all'articolo 10, concernenti il Curricolo dell'alunno, con le specifiche relative al tipo di percorso didattico seguito, per l'approfondimento delle quali si rinvia alla lettura del paragrafo 8.3 (Il percorso di studio dello studente con disabilità e la validità del titolo) delle Linee guida allegate al decreto. In merito alle predette disposizioni, inoltre, interverranno specifiche indicazioni per quanto attiene gli Esami di Stato, all'interno dell'apposita ordinanza annuale.

Per quanto invece concerne l'applicazione delle norme relative alle nuove modalità di certificazione della disabilità, in attesa delle previste Linee guida da parte del Ministero della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico seguiranno la prassi corrente e alla domanda di iscrizione, in caso di alunni o studenti con disabilità, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi previste dalle norme vigenti.

Terremo informata la comunità educante sull'iter di attuazione dei diversi provvedimenti, con la prospettiva della massima condivisione dei processi decisionali in atto, in collaborazione con l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

In analogia con quanto stiamo sperimentando con la valutazione descrittiva nella scuola primaria, le attività di informazione, formazione e accompagnamento saranno coordinate dall'Amministrazione, attraverso l'azione del Gruppo di lavoro, mentre sarà disponibile, da oggi 13 gennaio alle ore 15, la pagina specifica sul sito all'indirizzo https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ e il relativo form per le FAQ.

Contiamo comunque, in continuità con il processo di digitalizzazione in corso, di predisporre uno strumento di compilazione telematica del PEI, in grado di interagire con le banche dati già a sistema.

Nell'augurarvi buon lavoro, vi invio i miei più cordiali saluti