Decreto legislativo 03.05.2024, n. 62
Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. (G.U. 14.05.2024, n. 111)
Capo I - Finalità e definizioni generali
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Art. 4 - Terminologia in materia di disabilità
Capo II - Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole
Art. 5 - Finalità, ambito, principi ed effetti della valutazione di base
Art. 6 - Procedimento per la valutazione di base
Art. 7 - Efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base
Art. 8 - Certificato medico introduttivo
Art. 9 - Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base
Art. 10 - Procedimento valutativo di base e riconoscimento della condizione di disabilità
Art. 11 - Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai fini dello svolgimento della valutazione di base
Art. 12 - Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF
Art. 13 - Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di disabilità e semplificazione delle procedure di erogazione
Art. 14 - Fattori incidenti sull'intensità dei sostegni sopravvenuti alla valutazione di base
Art. 15 - Obblighi di informazione alla persona con disabilità
Art. 16 - Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base
Art. 17 - Accomodamento ragionevole
Capo III - Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato
Art. 18 - Progetto di vita
Art. 19 - Coordinamento, contestualità e integrazione nel progetto di vita
Art. 20 - Libertà di scelta sul luogo di abitazione e continuità dei sostegni
Art. 21 - Supporti per le manifestazioni di volontà della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale
Art. 22 - Supporto per la partecipazione al procedimento
Art. 23 - Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita
Art. 24 - Unità di valutazione multidimensionale
Art. 25 - Valutazione multidimensionale
Art. 26 - Forma e contenuto del progetto di vita
Art. 27 - Portabilità del progetto di vita. Continuità e non regressione
Art. 28 - Budget di progetto
Art. 29 - Referente per l'attuazione del progetto di vita
Art. 30 - Coordinamento per l'integrazione delle programmazioni sociali e sanitarie nazionali e regionali
Art. 31 - Fondo per l'implementazione dei progetti di vita
Art. 32 - Misure di formazione
Capo IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 33 - Fase di sperimentazione
Art. 34 - Disposizioni finanziarie
Art. 35 - Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali
Art. 36 - Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali
Art. 37 - Procedure volte alla proposta di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
Art. 38 - Clausola di salvaguardia
Art. 39 - Abrogazioni
Art. 40 - Entrata in vigore