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Decreto legislativo 03.05.2024, n. 62

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. (G.U. 14.05.2024, n. 111)
Formula iniziale - 

Capo I - Finalità e definizioni generali

Art. 1 -  Oggetto e finalità

Art. 2 -  Definizioni

Art. 3 -  Modifiche all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 4 -  Terminologia in materia di disabilità

Capo II - Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole

Art. 5 -  Finalità, ambito, principi ed effetti della valutazione di base

Art. 6 -  Procedimento per la valutazione di base

Art. 7 -  Efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base

Art. 8 -  Certificato medico introduttivo

Art. 9 -  Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base

Art. 10 -  Procedimento valutativo di base e riconoscimento della condizione di disabilità

Art. 11 -  Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai fini dello svolgimento della valutazione di base

Art. 12 -  Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF

Art. 13 -  Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di disabilità e semplificazione delle procedure di erogazione

Art. 14 -  Fattori incidenti sull'intensità dei sostegni sopravvenuti alla valutazione di base

Art. 15 -  Obblighi di informazione alla persona con disabilità

Art. 16 -  Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base

Art. 17 -  Accomodamento ragionevole

Capo III - Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Art. 18 -  Progetto di vita

Art. 19 -  Coordinamento, contestualità e integrazione nel progetto di vita

Art. 20 -  Libertà di scelta sul luogo di abitazione e continuità dei sostegni

Art. 21 -  Supporti per le manifestazioni di volontà della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale

Art. 22 -  Supporto per la partecipazione al procedimento

Art. 23 -  Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita

Art. 24 -  Unità di valutazione multidimensionale

Art. 25 -  Valutazione multidimensionale

Art. 26 -  Forma e contenuto del progetto di vita

Art. 27 -  Portabilità del progetto di vita. Continuità e non regressione

Art. 28 -  Budget di progetto

Art. 29 -  Referente per l'attuazione del progetto di vita

Art. 30 -  Coordinamento per l'integrazione delle programmazioni sociali e sanitarie nazionali e regionali

Art. 31 -  Fondo per l'implementazione dei progetti di vita

Art. 32 -  Misure di formazione

Capo IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 33 -  Fase di sperimentazione

Art. 34 -  Disposizioni finanziarie

Art. 35 -  Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 -  Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali

Art. 37 -  Procedure volte alla proposta di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

Art. 38 -  Clausola di salvaguardia

Art. 39 -  Abrogazioni

Art. 40 -  Entrata in vigore