Recupero debiti formativi
Sergio Auriemma
La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" , attraverso la sostituzione degli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ha previsto in particolare che all'esame di Stato sono ammessi gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale ed "abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione" .
Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal DM n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.
Il DM 3.10.2007 n. 80 , sentito il C.N.P.I. che ha espresso parere nell'adunanza plenaria del 21.9.2007, ha fissato i principi generali in tema di recupero dei "debiti formativi".
Un utile riepilogo del quadro normativo d'insieme e delle principali disposizioni da prendere a riferimento è stato recato dalla circolare n. 12 del 2 febbraio 2009 sul recupero delle carenze formative per l'a.s. 2008/2009.
La circolare rammenta come
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