Crocifisso (esposizione)
Sergio Auriemma
La questione dell'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche torna periodicamente alla ribalta della cronaca, in quanto oggetto di controversie attivate innanzi ai giudici, italiani ed europei.
Il tema coinvolge aspetti religiosi, culturali, storici, sociali e persino politici di notevole spessore, tanto da meritare approfondimenti che dovrebbero restare ben distanti dal puro tecnicismo giudiziario.
Dovendo, tuttavia, rispettare le caratteristiche informative della presente banca-dati, se ne esporranno in massima sintesi i profili esclusivamente giuridici.
In primo luogo, è possibile riscontrare che disposizioni al riguardo sono testualmente presenti nell' art. 118 del R.D. 30.4.1924, n. 965 (disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti dell'istruzione media), nell'art. 119 del R.D. 26.4.1928 n. 1297 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare) e nella tabella C allo stesso allegata.
Le norme menzionate prevedono che il Crocifisso faccia parte dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche e che spetti al capo d'istituto (art. 10, comma 3, e art. 119 del R.D. 965/1924) - ora dirigente scolastico - assicurare la completezza e la buona conservazione degli arredi occorrenti.
Si tratta di norme aventi natura regolamentare e, per questo motivo, le stesse non sono state trasposte nel Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sicché, ai sensi dell' art. 676 del medesimo TU, esse "restano ferme" e non sono state modificate o abrogate da altre leggi o regolamenti successivi.
In assenza di interventi normativi espliciti (confermativi, modificativi o abrogativi) posteriori all'anno 1924, si pone un problema di interpret
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