Nota MIUR 20.09.2010, prot. n. 8491
Elenchi Prioritari per l'a.s. 2010/11: DM 68 e DM 80/2010.
Con riferimento ai DD.MM.n.68 del 30 luglio 2010 e n. 80 del 15 settembre 2010 , relativi a quanto in oggetto, si fa rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti già forniti per l'a.s. 2009/10, con le note n. 14655 del 30 settembre 2009 e n. 19212 del 17 dicembre 2009 .
Dalla predetta nota n. 19212/2009 in particolare si segnalano i seguenti aspetti:
1. Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell'a.s. 2010-2011, il personale docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si avvalga della relativa normativa in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può all' atto dell'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell' anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o profili attribuire il punteggio.
2. Il personale ATA che parimenti non si avvalga della normativa in oggetto,qualora abbia stipulato nell'anno in corso contratto di supplenza fino al 30 giugno, e nel precedente anno fino al 31 agosto, ha diritto, all'atto dell'inserimento o dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, all'attribuzione del corrispondente maggior punteggio.
3. Allo scopo di non pregiudicare la situazione economica del
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