Decreto M.I.M. 22.05.2024, n. 96
Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari - a.s. 2023/2024.
Art. 1 - Validità del diploma
Art. 2 - Commissioni giudicatrici
Art. 3 - Ammissione agli esami
Art. 4 - Prove - di esame
Art. 5 - Valutazione
Art. 6 - Rinvio
Formula iniziale
Il Ministro dell'istruzione e del merito
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il Protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;
Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della prova specifica;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n.769 e 21 novembre 2019, n. 1095, riguardanti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 gennaio 2024, n. 10, avente a oggetto l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2023/2024;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 22 marzo 2024, n. 55, recante "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito riguardante disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2023/2024;
Dato atto che l'articolo 17, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che l'esame di Stato comprenda due prove a carattere nazionale e un colloquio;
Considerato che l'art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che la commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;
Assunta la necessità di disciplinare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
nelle sezioni a opzione internazionale spagnola;
DECRETA
1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale spagnola, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.
1. Nelle commissioni che valutano gli studenti della sezione con opzione internazionale di cui all'articolo 1 è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura spagnola e del commissario della disciplina veicolata nella lingua spagnola.
2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento nelle operazioni di esame.
1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione con opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.
1. L'esame consta di due prove scritte a carattere nazionale e di un colloquio, nonché di un'ulteriore prova scritta per l'indirizzo specifico.
2. La prima prova scritta (durata sei ore) è disciplinata dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. La seconda prova scritta, disciplinata dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 gennaio 2024, n. 10,
- per il liceo linguistico verte su "lingua e cultura straniera 3";
- per il liceo classico verte su "lingua e letteratura classica (greco)";
- per il liceo scientifico verte su "matematica";
La durata massima della seconda prova scritta è indicata in calce alla prova medesima.
4. La terza prova scritta, in lingua spagnola, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia veicolata in spagnolo. Letteratura spagnola (durata due ore):
Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:
a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;
b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.
Storia (durata 2 ore):
Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:
a) analisi e risposta a quattro domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico- amministrativo o politico;
b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;
c) tema su un argomento storico.
La somministrazione della prova scritta di storia avviene dopo l'effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura spagnola.
5. Il colloquio è condotto ai sensi del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 gennaio 2024, n. 10;
6. Il colloquio, inoltre, verte anche sulla discussione in lingua spagnola di argomenti veicolati in tale lingua nell'ultimo anno.
1. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e la terza prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2023/2024.
Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.