Direttiva M.I.M. 30.12.2023
Requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione in attuazione dell'articolo 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (G.U. 24.02.2024, n. 46)
Formula iniziale
Il Ministro Dell'istruzione E Del Merito
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione;
Visto il CCNL 2006-2009 del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e, in particolare, l'art. 64, che riconosce come diritto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento per il personale, in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità;
Visto il CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, che accorda ampia autonomia alle scuole nell'organizzazione dell'offerta formativa e che indica la piattaforma S.O.F.I.A. come strumento di pubblicazione;
Visto, altresì, l'art. 67, comma 1 del citato CCNL che prevede il principio di accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative di formazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che sostiene il principio della trasparenza ed in particolare dell'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», come da ultimo modificato;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista in particolare, la riforma 2.2 «Scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito;
Considerato che il PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1, relativamente alla predetta riforma, prevede, tra le altre cose, «l'istituzione di un organismo qualificato deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, collegandoli alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento»;
Viste le conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro del 18 maggio 2020 che sottolineano la necessità di un approccio globale e complementare a tutti i livelli e per tutti gli aspetti dell'istruzione e della formazione dei docenti, a partire dal reclutamento e la selezione degli studenti, la formazione iniziale dei docenti (compresi i tirocini), l'ammissione in servizio, il tutoraggio di qualità, nonché la promozione e il sostegno della formazione professionale continua durante l'intero percorso di insegnamento;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, del 30 settembre 2020, che propone un approccio rafforzato per garantire la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, in linea con Next Generation EU e il bilancio a lungo termine dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, e sottolinea l'importanza di potenziare il reclutamento e la selezione dei candidati migliori e più idonei alla professione di docente e di sostenerli per tutto il corso della carriera attraverso un'offerta continua di sviluppo professionale;
Vista la risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2021 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030), che individua la necessità di sostenere l'apprendimento professionale dei docenti e del personale scolastico lungo tutto l'arco della loro carriera, anche attraverso la condivisione delle migliori pratiche e pedagogie innovative a livello europeo, attraverso il perseguimento della priorità strategica n. 3: Rafforzare le competenze e la motivazione nelle professioni nel settore dell'istruzione;
Visto il rapporto della Commissione «Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being» del 21 marzo 2021, che riporta l'analisi sulla partecipazione ad attività formative dei docenti nei Paesi membri e rimarca l'importanza di una programmazione efficace di piani di formazione e sviluppo professionale per il personale docente di secondo grado;
Visto il rapporto OCSE «The State of Global Education: 18 months into the pandemic» del settembre 2021, che sottolinea l'importanza, accentuata dalla pandemia da Covid-19, di sviluppare le competenze digitali nell'insegnamento e innovare i metodi di insegnamento;
Visto il rapporto della Commissione internazionale sui futuri dell'istruzione «Reimagining our futures together: A new social contract for Education» del 10 novembre 2021, che sottolinea la necessità di urgenti misure per arruolare e mantenere nella posizione docenti altamente qualificati;
Vista la raccomandazione del Consiglio del 28 novembre 2022 sui percorsi per il successo scolastico che sostituisce la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico, che evidenzia l'importanza di sostenere i dirigenti scolastici, gli insegnanti, e altro personale, anche nel sistema ECEC, aiutandoli ad acquisire conoscenze, capacità e competenze e fornendo sostegno alla formazione professionale continua;
Vista la risoluzione del Consiglio concernente lo Spazio europeo dell'istruzione: guardando al 2025 e oltre del 16 maggio 2023, che concorda sulla necessità di prestare particolare attenzione alla valorizzazione della professione di docente, promuovendo lo sviluppo professionale, le opportunità di mobilità, le condizioni di lavoro e il benessere dei docenti, quali fattori chiave per aumentare l'attrattiva della professione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l'art. 1, comma 124, secondo cui le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare gli articoli 1, comma 3, 16-bis e 16-ter;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 19 ottobre 2022, n. 277, che definisce un modello di valutazione per l'avvio da parte della Scuola di alta formazione del programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso formativo, ivi compresi gli indicatori di performance;
Ravvisata la necessità di comparazione con altri Paesi per migliorare il posizionamento del livello di istruzione del nostro Paese nelle classifiche e nelle analisi internazionali (OECD-PISA, TALIS, etc.);
Considerato il Piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027). Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale che sottolinea la necessità di ampliare l'offerta di opportunità di sviluppo professionale per insegnanti ed educatori al fine di rafforzare la capacità digitale degli istituti di istruzione e conseguire gli obiettivi dell'Agenda per le competenze per l'Europa;
Tenuto conto degli aspetti innovativi e dei vincoli normativi posti dall'art. 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
Viste le linee triennali di indirizzo per la formazione del personale scolastico adottate dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 16-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017;
Vista la direttiva di definizione degli obiettivi formativi dei percorsi della formazione volontaria e incentivata adottata dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017;
Ravvisata la necessità di dare attuazione all'art. 16-ter, comma 8, secondo cui «Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione»;
Acquisito il parere del CSPI, reso nella seduta plenaria n. 118 del 22 dicembre 2023, delle cui considerazioni si è tenuto conto ai fini della definizione del presente decreto, e in particolare dell'art. 6;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Adotta la seguente direttiva:
1. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017 i soggetti che possiedono i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
a) possesso di atto costitutivo e statuto redatti nella forma di atto pubblico;
b) previsione espressa per la formazione continua in servizio, nello scopo statutario, della formazione del personale scolastico in almeno uno degli obiettivi strategici previsti dalle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione;
c) previsione espressa per la formazione in servizio incentivata, nello scopo statutario, della formazione per il personale docente in almeno uno degli obiettivi previsti dalla direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata e dalle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione.
2. Possono richiedere l'accreditamento, anche al fine di assicurare standard elevati di qualità e di uniformità della formazione su tutto il territorio nazionale, anche due o più soggetti se costituiti in forma di Associazione temporanea di scopo (ATS) o di Impresa (ATI). In tal caso, ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere tutti i requisiti di cui al precedente comma 1 e del successivo comma del presente articolo. Ogni altra forma di convenzionamento tra più soggetti è espressamente vietata.
3. I soggetti che richiedono l'accreditamento devono, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 1 alla presente direttiva:
a) avere realizzato, da almeno cinque anni precedenti al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno quattro distinte iniziative formative a favore del personale scolastico o, per la formazione in servizio incentivata, a favore del personale docente, ciascuna delle quali in almeno tre regioni. Ogni iniziativa formativa deve avere avuto durata pari ad almeno venti ore, deve aver coinvolto almeno dieci partecipanti appartenenti al personale di riferimento per regione e deve essere stata erogata in presenza o blended (escludendo, comunque, la fruizione di moduli autonomi preregistrati in modalità asincrona);
b) avere svolto attività di innovazione metodologica, nonché pratiche di laboratorio e di sviluppo di pratiche didattiche inclusive, in almeno due delle iniziative formative di cui alla precedente lettera a), allegando la descrizione degli obiettivi formativi, della metodologia didattica utilizzata e dei relativi risultati ottenuti, di cui alla Scheda-progetto formativo in allegato A alla presente direttiva;
c) aver effettuato, documentandole, attività di monitoraggio e di valutazione degli esiti delle azioni formative per tutte le iniziative di cui alla precedente lettera a);
d) avere requisiti di moralità;
e) disporre di capacità economica e finanziaria;
f) disporre di capacità tecnico-professionale, sulla base delle competenze e dell'esperienza dei formatori dell'ente, per lo svolgimento del programma annuale di percorsi formativi offerti dall'ente, in termini di aggiornamento, pertinenza e conformità agli standard culturali ed educativi, secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla presente direttiva;
g) avere la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa;
h) disporre di capacità logistiche e tecnologiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle risorse didattiche, all'attrezzatura e alle dotazioni tecnologiche da utilizzare nel caso di formazione a distanza e alle strutture fisiche per lo svolgimento dei corsi in modalità mista, se non ospitati nelle scuole.
4. Costituisce dimostrazione di possesso dei requisiti richiesti dalla presente direttiva l'invio telematico della documentazione attestante detti requisiti secondo quanto precisato dall'allegato 1 e dal successivo art. 2.
1. Alla domanda di accreditamento il soggetto richiedente deve allegare lo statuto e l'atto costitutivo, nonché tutta la documentazione comprovante il possesso, alla data di invio, dei requisiti previsti all'art. 1, commi 1, 2 e 3.
2. Per la formazione continua in servizio del personale scolastico, nella richiesta devono essere indicati gli obiettivi di accreditamento in coerenza con quelli indicati nelle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione; per la formazione in servizio incentivata gli ambiti devono essere in coerenza con quelli indicati nella direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata e delle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione. La realizzazione delle quattro distinte iniziative formative pregresse, prevista dall'art. 1, comma 3, lettera a), deve essere documentata attraverso la puntuale compilazione della Scheda progetto formativo di cui all'allegato A alla presente direttiva.
3. Nella richiesta deve essere specificato il profilo professionale d'interesse con indicazione della competenza professionale su cui si va ad incidere con specificazione del grado di maturazione richiesto come livello base di partenza.
4. La capacità economica e finanziaria deve essere documentata attraverso copia dei bilanci degli ultimi tre anni o rendiconto delle attività istituzionali svolte per le associazioni no-profit o attraverso qualsiasi altra documentazione o dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui emerga quanto previsto nell'allegato 1.
5. Le capacità professionali delle risorse stabilmente impiegate nella formazione devono essere comprovate tramite curriculum vitae in formato Europass e la documentazione attestante la stabilità del rapporto con l'ente da almeno un quinquennio, con collaborazione e/o pregressa esperienza universitaria triennale in o con strutture universitarie per la formazione dei docenti, adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione, secondo quanto previsto dall'allegato 1. Nei curricula devono essere chiaramente indicati il percorso formativo e le esperienze lavorative pregresse per permettere la valutazione dell'effettiva esperienza professionale nel settore.
6. Le capacità logistiche e tecnologiche e i requisiti di moralità devono essere comprovati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui emergono i requisiti di cui all'allegato 1.
7. Per la formazione continua in servizio del personale scolastico, i soggetti richiedenti devono progettare almeno una iniziativa formativa, distinta da quelle pregresse, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo. La progettazione dell'iniziativa formativa dovrà necessariamente essere effettuata sulla base della Scheda progetto formativo di cui all'allegato A della presente direttiva, tenendo conto delle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione.
8. Per la formazione in servizio incentivata, i soggetti richiedenti devono dichiarare di essere in grado di progettare un percorso formativo di durata triennale, distinto da quelli pregressi, tenendo conto della direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata e delle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione, inserendo anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.
1. Possono richiedere la qualificazione le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche e le associazioni professionali dei docenti riconosciute che possiedono i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
a) possesso di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
b) previsione espressa per la formazione continua in servizio del personale scolastico, nello scopo statutario, della formazione del personale scolastico in almeno in uno degli ambiti indicati nelle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione;
c) previsione espressa per la formazione in servizio incentivata, nello scopo statutario, della formazione dei docenti in almeno in uno degli ambiti indicati nella direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata e nelle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione;
2. Le associazioni che richiedono la qualificazione, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 1 e dal successivo art. 4, devono:
a) avere realizzato, da almeno cinque anni precedenti al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno quattro distinte iniziative formative in favore del personale scolastico o, per la formazione in servizio incentivata, in favore dei docenti ciascuna delle quali in almeno tre regioni. Ogni iniziativa formativa deve avere avuto durata pari ad almeno venti ore, deve aver coinvolto almeno dieci partecipanti appartenenti al personale di riferimento per regione e deve essere stata erogata in presenza o blended (escludendo, comunque, la fruizione di moduli autonomi preregistrati in modalità asincrona);
b) avere svolto attività di innovazione metodologica, nonché pratiche di laboratorio e di sviluppo di pratiche didattiche inclusive in almeno una delle iniziative formative di cui alla precedente lettera a), allegando la descrizione degli obiettivi formativi, della metodologia didattica utilizzata e i relativi risultati ottenuti, di cui alla Scheda-progetto formativo in allegato A;
c) aver effettuato attività di monitoraggio e di valutazione degli esiti delle azioni formative per tutte le iniziative di cui alla precedente lettera a);
d) avere requisiti di moralità secondo quanto previsto dall'allegato 1;
e) disporre di risorse professionali in stabile collaborazione con pregressa esperienza universitaria;
f) disporre di capacità tecnico-professionale, in relazione alle competenze e all'esperienza dei formatori dell'associazione, per lo svolgimento del programma annuale di percorsi formativi offerti, in termini di aggiornamento, pertinenza e conformità agli standard culturali ed educativi;
g) dimostrare di avere svolto da almeno cinque anni precedenti al termine fissato per la presentazione della richiesta documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.);
h) disporre di capacità logistiche e tecnologiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle risorse didattiche, all'attrezzatura e alle dotazioni tecnologiche da utilizzare nel caso di formazione a distanza e alle strutture fisiche per lo svolgimento dei corsi in modalità mista, se non ospitati nelle scuole.
3. Costituisce dimostrazione di possesso dei requisiti richiesti dalla presente direttiva l'invio telematico della documentazione attestante detti requisiti definita all'art. 4.
1. Alla richiesta di qualificazione l'associazione richiedente deve allegare lo statuto e l'atto costitutivo, nonché tutta la documentazione comprovante il possesso, alla data di invio della richiesta, dei requisiti previsti all'art. 3, commi 1 e 2.
2. Nella richiesta devono essere indicati gli obiettivi di qualificazione, tra quelli indicati nelle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione o nella direttiva sugli obiettivi formativi della formazione in servizio incentivata.
3. Nella richiesta deve essere specificato il profilo professionale d'interesse con indicazione della competenza professionale su cui si va ad incidere e con specificazione del grado di maturazione richiesto come livello base di partenza.
4. La realizzazione delle quattro distinte iniziative formative pregresse, prevista dall'art. 3, comma 2, lettera a), deve essere dimostrata attraverso la compilazione della Scheda progetto formativo - in allegato A alla presente direttiva.
5. Le capacità professionali delle risorse impiegate nella formazione devono essere comprovate tramite curriculum vitae in formato Europass, anche dimostrando la stabile collaborazione almeno quinquennale, con collaborazione e/o pregressa esperienza universitaria triennale in o con strutture universitarie per la formazione dei docenti, adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione. Nei curricula devono essere chiaramente indicati il percorso formativo e le esperienze lavorative pregresse per permettere la valutazione dell'effettiva esperienza professionale nel settore.
6. Le capacità logistiche e tecnologiche e i requisiti di moralità sono rappresentati puntualmente mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui all'allegato 1 della presente direttiva.
7. L'attività professionale svolta nel corso del quinquennio scolastico precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta deve essere attestata attraverso idonea documentazione rispondente a quanto previsto dall'allegato 1 della presente direttiva.
8. Per la formazione continua in servizio, i soggetti richiedenti devono progettare almeno una iniziativa formativa, distinta da quelle pregresse, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo. La progettazione dell'iniziativa formativa dovrà necessariamente essere effettuata sulla base della Scheda progetto formativo di cui all'allegato A della presente direttiva, tenendo conto delle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione.
9. Per la formazione in servizio incentivata, i soggetti richiedenti devono dichiarare di essere in grado di progettare un percorso formativo di durata triennale, distinto da quelli pregressi, tenendo conto della direttiva sugli obiettivi formativi della formazione continua in servizio incentivata e delle linee di indirizzo triennali della Scuola di alta formazione, inserendo anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.
1. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59/2017 è fatto salvo l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito come enti accreditati per la formazione del personale della scuola.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito:
sono individuate le modalità di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento e dell'eventuale revoca dello stesso, i soggetti deputati a tale verifica, l'attività di monitoraggio e controllo della formazione erogata;
sono determinate le modalità di realizzazione e di accesso alla piattaforma S.O.F.I.A. e le caratteristiche tecniche per l'attivazione di una banca dati digitale per la conservazione degli attestati di superamento dei percorsi formativi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e per la loro acquisizione all'interno dell'E-portfolio del singolo docente.
1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge.
Allegato A - Scheda A - Progetto formativo
Istituzione scolastica capofila di rete | |
Codice meccanografico | |
Contratti | Indicare l'indirizzo mail e il contatto telefonico dell'Istituzione scolastica |
Titolo del progetto e indicazione del Direttore del progetto formativo | |
Area tematica del progetto | Menù a tendina con aree tematiche (vanno inseriti per il personale scolastico gli obiettivi strategici individuati per ciascun profilo professionale dalle linee di indirizzo) |
Soggetti coinvolti | Indicare i soggetti specifici destinatari della formazione e il numero massimo dei partecipanti previsto |
Modalità di selezione dei partecipanti (strumenti e metodologia) | Indicare anche eventuali requisiti di ingresso, ove previsti o ove necessari per la qualità del progetto |
Obbiettivi formativi | Indicare gli obiettivi in termini di specifiche conoscenze, abilità e/o competenze da acquisire alla fine corso. Questa indicazione va correlata alle priorità formative emerse in sede di diagnosi dei bisogni condotta, nel caso del personale scolastico, con la compilazione autovalutativa e la relativa tabulazione delle voci contenute nelle Schede specifiche per i dirigenti, il personale ATA e i docenti rese disponibili con successivo atto della SAFI |
Indicatori di performance | Inserire eventuali indicatori di performance contenuti nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'organizzazione scolastica a cui è collegato l'avvio del progetto formativo. Si tratta di misure quantificabili, sintetiche e significative. |
Articolazione dei moduli e dei contenuti del progetto formativo in presenza o blended (escludendo, comunque, la fruizione di moduli preregistrati) | Specificare l'articolazione dei moduli e dei contenuti, con indicazione della durata oraria e le relative modalità di erogazione, con elencazione (in coerenza con la modalità di erogazione) dei relativi materiali, comprendenti anche strumenti funzionali alla preparazione delle verifiche fatte in fase di valutazione. Indicare la durata complessiva del progetto. Indicare le percentuali delle differenti modalità di erogazione del progetto di formazione (in presenza, blended) |
Profili professionali dei formatori | Indicare le competenze specifiche del singolo formatore, come documentate nel relativo profilo professionale, in modo da dimostrare la sua coerenza con l'area tematica dell'intero progetto di formazione o del modulo di assegnazione e la sua adeguatezza scientifica allo svolgimento delle parti assegnate |
Logistica e dotazioni strumentali | Indicare anche modalità di rilevazione delle presenze |
Attestato finale ed eventuale certificazione delle competenze acquisite | Specificare modalità e condizioni per il rilascio dell'attestazione di frequenza (assenze giustificate non superiori al 25%, partecipazione attiva ai lavori, ecc.). Indicare, ove previste, facendo analitico riferimento alle conoscenze/abilità/competenze presenti nelle Schede prima citate, definite con atto successivo della SAFI, eventuali certificazioni di competenze acquisite che vanno correlate anche ai risultati della valutazione finale. |
Monitoraggio (da compilare in itinere e alla conclusione delle attività formative parte del direttore del progetto formativo) | Indicare gli strumenti, i soggetti e le modalità organizzative dell'attività di monitoraggio interno del percorso formativo dando rilievo, in particolare, allo svolgimento coerente ed efficace dei contenuti, dei metodi usati, alla qualità dei formatori (per i quali è opportuno indicare anche una valutazione), ai materiali didattici, agli strumenti tecnologici, al supporto logistico e all'adeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione. Indicare le modalità di coinvolgimento dei partecipanti nel processo di monitoraggio, chiedendo loro di fornire feedback valutativi sul contenuto, la metodologia didattica, la qualità degli insegnamenti ricevuti e altri aspetti rilevanti del corso. Rappresentare in modo sintetico, ma con dati anche statistici, i risultati del monitoraggio. Inserire, a fine corso, le eventuali raccomandazioni di revisione dell'attività svolta, a valere per futuri, analoghi corsi di formazione. |
Valutazione finale dei risultati delle attività formative valida ai fini della Certificazione professionale | Rappresentare in modo sintetico, anche con dati statistici, i risultati della valutazione degli obiettivi formativi raggiunti, distinguendo, comparando e integrando criticamente quelli ricavati rispettivamente per autovalutazione, peer-assesment e per prove valutative. |
Allegato 1 -Criteri di ammissibilità
Requisito | Accreditamento | Qualificazione |
Statuto e atto costitutivo | Indicazione nello scopo statutario della formazione per il personale scolastico o in almeno uno degli ambiti di accreditamento | Indicazione nello scopo statutario della formazione per il personale scolastico o in almeno uno degli ambiti di qualificazione |
Attività formativa pregressa | Corretta compilazione della Scheda A in allegato. Verifica degli atti che dimostrino l'attività formativa quinquennale. Verifica del numero dei partecipanti e della loro provenienza con le attività di analisi in loco idonei e congrui all'attià CV formatori formativa erogata | Corretta compilazione della Scheda A in allegato. Verifica degli atti che dimostrino l'attività formativa quinquennale. Verifica del numero dei partecipanti e della loro provenienza con le attività di analisi in loco idonei e congrui all'attività CV formatori formativa erogata |
Moralità | Assenza di condanne penali per il rappresentante legale e dei componenti degli organi gestionali e/o rappresentativi; Rispetto delle normative fiscali, del diritto del lavoro, del diritto di proprietà intellettuale e di altre leggi pertinenti; Pratiche sostenibili le rispettose dell'ambiente nello svolgimento della loro attività | Assenza di condanne penali per il rappresentante legale e dei componenti degli organi gestionali e/o rappresentativi; Rispetto delle normative fiscali, del diritto del lavoro, del diritto di proprietà intellettuale e di altre leggi pertinenti; Pratiche sostenibili le rispettose dell'ambiente nello svolgimento della loro attività |
Capacità economico-finanziaria | Stabilità finanziaria tramite l'analisi dei bilanci finanziari e, di conseguenza, gli utili, le perdite, il patrimonio netto e la capacità di coprire le spese; Flusso di cassa per valutare la capacità dell'ente di generare flussi di cassa positivi e sostenibili e di investire in miglioramenti; Situazione debitoria per analizzare il livello di indebitamento dell'ente, inclusi prestiti e obbligazioni; Storia finanziaria dell'ente per valutare se ha avuto problemi finanziari o insolvenze in passato; Riserve finanziarie per verificare se l'ente ha riserve finanziarie o fondi di riserva per affrontare eventuali crisi finanziarie o emergenze; | |
Capacità tecnico-professionale | Verifica dell'esistenza di risorse professionali stabili da almeno cinque anni nei formatori (almeno 60%) Verifica dell'esistenza da parte dei formatori (almeno 60%) di forme di collaborazione e/o pregressa esperienza universitaria triennale in o con strutture universitarie per la formazione dei docenti Verifica dell'adeguatezza dei curricula agli ambiti di accreditamento |
Verifica dell'esistenza di risorse professionali stabili da almeno cinque anni nei formatori (almeno 60%) Verifica dell'esistenza da parte dei formatori (almeno 60%) di forme di collaborazione e/o pregressa esperienza universitaria triennale in o con strutture universitarie per la formazione dei docenti Verifica dell'adeguatezza dei curricula agli ambiti di accreditamento |
Capacità professionali | Adeguatezza dello schema di progettazione della iniziativa formativa proposta, distinta dalle pregresse | Adeguatezza dello schema di progettazione della iniziativa formativa proposta, distinta dalle pregresse |
Capacità logistiche e tecnologiche | Strutture fisiche, con presenza di aule, laboratori, sale conferenze o spazi per le attività pratiche; Attrezzature e tecnologia, con presenza di computer, proiettori, lavagne interattive, accesso a internet, software educativi e altre risorse didattiche; Materiali didattici e risorse, anche sotto forma di risorse on-line; Amministrazione e supporto organizzativo adeguato dalla gestione delle iscrizioni, alla logistica degli eventi formativi al supporto didattico dei partecipanti; Conformità con tutte le normative del settore, anche di sicurezza. | Strutture fisiche, con presenza di aule, laboratori, sale conferenze o spazi per le attività pratiche; Attrezzature e tecnologia, con presenza di computer, proiettori, lavagne interattive, accesso a internet, software educativi e altre risorse didattiche; Materiali didattici e risorse, anche sotto forma di risorse on-line; Amministrazione e supporto organizzativo adeguato dalla gestione delle iscrizioni, alla logistica degli eventi formativi al supporto didattico dei partecipanti; Conformita' con tutte le normative del settore, anche di sicurezza. |
Capacità di innovazione tecnologica, di gestione di pratiche di laboratorio e di sviluppo di pratiche didattiche inclusive | Presenza e adeguatezza della documentazione attestante il percorso formativo con esplicita indicazione delle aree di innovazione metodologica, di gestione di pratiche di laboratorio e di sviluppo di pratiche didattiche inclusive | Presenza e adeguatezza della documentazione attestante il percorso formativo con esplicita indicazione delle aree di innovazione metodologica, di gestione di pratiche di laboratorio e di sviluppo di pratiche didattiche inclusive |
Attività professionale pregressa | Presenza e adeguatezza della documentazione attestante l'attività professionale pregressa (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.) | |
Capacità di monitoraggio | Valutazione della impostazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e valutazione in precedenza utilizzati. Verifica del loro effettivo utilizzo | Valutazione della impostazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e valutazione in precedenza utilizzati. Verifica del loro effettivo utilizzo |