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Decreto Mi.C. 15.03.2024, n. 221

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96). Disciplina di assegnazione delle risorse.. (G.U. 25.03.2024, n. 71)
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Termini di scadenza per la presentazione delle istanze

Art. 2 -  Soggetti che possono accedere al Fondo

Art. 3 -  Registrazione sull'applicativo telematico per la presentazione e la gestione delle domande

Art. 4 -  Compilazione e invio dell'istanza

Art. 5 -  Commissione valutatrice

Art. 6 -  Istruttoria e cause di inammissibilità

Art. 7 -  Aderenza dei progetti alle finalità del bando e risorse a disposizione

Art. 8 -  Criteri di valutazione e fasce di finanziamento

Art. 9 -  Spese finanziabili

Art. 10 -  Conclusione della procedura

Art. 11 -  Rendicontazione

Art. 12 -  Responsabile del procedimento

Art. 13 -  Pubblicazione del bando

Formula iniziale

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Viste le norme introdotte nell'ordinamento giuridico dall'articolo 16, comma 1 sexies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che, modificando gli articoli 4, 5 e 63 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno attribuito allo Stato l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari di proprietà non statale;

Visto il comma 7 quater dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale «Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze...»;

Vista la richiesta di variazione di bilancio n. 8546, in data 14 luglio 2017 con la quale si chiede che l'importo di 1 milione di euro relativo alla dotazione del suddetto Fondo venga iscritto in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel C.d.r. 6, Direzione generale biblioteche e istituti culturali, Programma 10 "Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria" - Azione 03 "Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario";

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2018 n. 162, recante "Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7 quater, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50", il quale, "tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali ulteriori risorse in coerenza con quanto previsto dal citato comma 7 quater dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96", e "tenuto conto altresì del ruolo fondamentale delle biblioteche scolastiche nel promuovere la lettura, con particolare riguardo agli utenti più giovani" stabilisce:

- all'articolo 1 che le risorse del citato Fondo sono così ripartite: "a) 70% per il sostegno ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali; b) 30% per il sostegno delle biblioteche scolastiche";

- all'articolo 2, comma 1, che le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle percentuali di cui al citato articolo 1, "con decreto del Direttore generale biblioteche e istituti culturali, adottato entro il 30 giugno di ciascun anno";

- all'articolo 2, comma 2, che "i potenziali beneficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali;

Visto il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'art. 6, commi 1 e 3, ai sensi dei quali il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura" e le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo". Visto il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 (in G.U. n. 264 dell'11-01-2022), convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3) recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che modifica il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e prevede all'art. 6 che «Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito»;

Visto il decreto 29 dicembre 2023, del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale è stata disposta la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento ordinario n. 41;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento ordinario n. 40;

Visto lo stato di previsione del Ministero della Cultura - Tabella n. 14 - dal quale si evince una riduzione pari ad euro 50.000,00 della dotazione finanziaria per il biennio 2024-2025, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 3555 pg.1 destinato al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024-2026, emanato dal Ministro della Cultura con decreto del 31 gennaio 2024, n. 36, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2024, con il numero 484;

Visto la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura, per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2024 (Repertorio numero 10) concernente l'assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per l'anno finanziario 2024, annotato dall'Ufficio Centrale del Bilancio sul registro ufficiale di protocollo con il n. 655;

Visto l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, emanato dal Ministro della Cultura con decreto del 23 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 7 febbraio 2024 con il numero 277;

Visto il decreto direttoriale n. 5 del 19 gennaio 2024 che assegna le risorse finanziarie al dirigente del Servizio I, dottor Giovanni Arganese, annotato sul registro ufficiale di protocollo dall'Ufficio centrale di bilancio in data 22 gennaio 2024, al n. 999;

DECRETA

Art. 1 - Termini di scadenza per la presentazione delle istanze

1. In attuazione del decreto interministeriale del 23 marzo 2018, rep. n. 162, recante "Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50", le istanze per l'accesso al Fondo dovranno essere presentate secondo le modalità di cui al presente decreto.

Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente secondo le modalità previste al successivo art. 4, a partire dalle ore 12:00 (mezzogiorno) del 3 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 (mezzogiorno) del 3 maggio 2024.

Art. 2 - Soggetti che possono accedere al Fondo

1. Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.

2. Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti.

Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione della domanda; l'amministrazione si riserva di verificare l'effettiva operatività dei Sistemi bibliotecari, (risorse, funzionamento, attività e servizi), anche tramite la consultazione dei relativi siti web.

L'istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila di un Sistema bibliotecario che risponda alle caratteristiche di cui sopra. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.

Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.

Non sono ammessi al finanziamento Sistemi culturali e/o integrati in cui biblioteche non si configurino quali obbiettivi principali del sistema stesso. Non possono essere inoltre considerati Sistemi bibliotecari i Gruppi di lavoro costituiti allo scopo di svolgere progetti diversi e/o finanziati da altri organismi e/o in annualità precedenti.

Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari ma a progetti che ne incrementino le attività, i servizi e la rete. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche.

I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf, firmato e datato.

3. Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell'infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda per una sola biblioteca.

Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati.

Art. 3 - Registrazione sull'applicativo telematico per la presentazione e la gestione delle domande

1. L'istanza per l'accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente attraverso l'applicativo per la presentazione e la gestione delle domande accessibile dal sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, tramite il link presente nella sezione "Contributi" del medesimo sito, https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Sistemi-bibliotecari-provinciali-e-comunali-Biblioteche- scolastiche/

2. L'istanza può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all'applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente. La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata nell'applicativo, seguendo accuratamente le indicazioni presenti sul sito web e nella Guida alla compilazione delle domande.

3. La registrazione deve essere ripetuta ogni anno anche nei casi di utenti che hanno già presentato istanza negli anni precedenti.

Art. 4 - Compilazione e invio dell'istanza

1. Una volta regolarizzata la registrazione, l'utente potrà accedere all'applicativo e procedere alla compilazione dell'istanza seguendo la Guida alla compilazione delle domande pubblicata sul sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore nella sezione Contributi/Fondo promozione lettura.

2. I dati inseriti potranno essere salvati e modificati più volte dall'utente prima dell'invio definitivo dell'istanza. Per procedere all'invio definitivo l'utente dovrà prima scaricare dal link, che riceverà sulla propria casella di posta elettronica, l'istanza in formato pdf. Quest'ultima dovrà poi essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal dirigente scolastico dell'ente e caricata nell'applicativo.

3. L'istanza firmata digitalmente e correttamente caricata si considera inviata e consegnata e non potrà più essere modificata.

Art. 5 - Commissione valutatrice

1. Presso la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore è costituita la Commissione valutatrice delle istanze di accesso al Fondo. Con apposito decreto, il Direttore generale biblioteche e diritto d'autore nomina la Commissione, che sarà composta da:

- il Direttore del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), con funzione di Presidente;

- cinque rappresentanti del Ministero della Cultura, tra cui un funzionario dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU);

- un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;

- la segreteria tecnica della Commissione.

Art. 6 - Istruttoria e cause di inammissibilità

1. Saranno considerate valide esclusivamente le istanze firmate digitalmente e correttamente inviate secondo le modalità di cui all'art. 4.

Non saranno considerate accettabili le domande:

- presentate e trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4;

- prive, nel solo caso dei Sistemi bibliotecari, del documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf, firmato e datato.

2. Gli enti che presentano la domanda dovranno essere in regola con la rendicontazione del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente, pena l'esclusione dalla procedura, ad eccezione delle istituzioni alle quali sia stata concessa proroga previa regolare richiesta da presentarsi nelle modalità definite dal comma 4 del successivo art. 11.

Art. 7 - Aderenza dei progetti alle finalità del bando e risorse a disposizione

1. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, la segreteria completa l'istruttoria delle domande e trasmette ai membri della Commissione valutatrice l'elenco delle istanze valide, ovvero complete e correttamente inviate secondo le modalità di cui al precedente art. 4. Saranno escluse dalla valutazione le domande che non rispettano i requisiti di cui all'art. 6.

2. La Commissione valuta la congruenza dei progetti con le finalità di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 23 marzo 2018; saranno presi in considerazione progetti incentrati sulla diffusione della lettura che prevedano incontri con gli autori, attività di lettura ad alta voce, dibattiti, ricerche, eventi che potranno essere dedicati ad autori noti, nell'ambito di eventuali celebrazioni nazionali, o che abbiano un legame con il territorio di appartenenza dell'ente che presenta la domanda, anche in dimensione interculturale e plurilingue.

I finanziamenti saranno erogati a favore di iniziative di promozione del libro e della lettura quale strumento di inclusione e partecipazione con specifico riguardo al potenziamento di servizi in favore delle famiglie (bambini, ragazzi, studenti, genitori, anziani e cittadini extracomunitari), anche grazie alla collaborazione territoriale tra scuole, biblioteche, istituti culturali, organizzazioni no profit.

Saranno sostenuti progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio librario posseduto anche attraverso azioni finalizzate all'incremento e al miglioramento dell'efficienza dei servizi.

3. Considerate le risorse a disposizione e la ripartizione prevista dal decreto interministeriale 23 marzo 2018 n. 162, saranno ammessi i progetti dei Sistemi bibliotecari che presenteranno un costo complessivo massimo di euro 15.000,00. Per le Biblioteche scolastiche saranno presi in considerazione i progetti che presenteranno un costo complessivo massimo di euro 5.000,00.

Art. 8 - Criteri di valutazione e fasce di finanziamento

1. I Sistemi bibliotecari, come definiti all'art. 2 comma 2 del presente decreto, devono fornire informazioni in merito a:

- tipologia del Sistema (urbano, comunale, intercomunale, provinciale, regionale...);

- numero biblioteche del Sistema;

- consistenza del patrimonio librario complessivo del Sistema;

- tipologia di servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali servizi speciali. La Commissione esamina i progetti dei Sistemi bibliotecari valutando i seguenti elementi:

1. presenza di catalogo on-line, sito web e social network;

2. adesione della biblioteca ai servizi bibliografici nazionali: Anagrafe delle Biblioteche Italiane (ABI) e Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);

3. laboratori di lettura e di scrittura, reading, presentazioni, incontri di lettura ad alta voce, dibattiti, ricerche, eventi che potranno essere dedicati ad autori noti, nell'ambito di eventuali celebrazioni nazionali, o che abbiano un legame con il territorio di appartenenza dell'ente, anche in dimensione interculturale e plurilingue;

4. attività mirate potenziamento dei servizi in favore delle famiglie (bambini, ragazzi, studenti, genitori, anziani e cittadini extracomunitari), con la collaborazione territoriale tra scuole, biblioteche, istituti culturali, organizzazioni no profit;

5. azioni di inclusione con particolare riferimento all'utenza speciale;

6. acquisto/noleggio di beni e servizi finalizzati alla realizzazione del progetto (libri, arredi, attrezzature, materiale promozionale, software per la gestione della biblioteca);

7. aperture straordinarie delle biblioteche del Sistema nell'ambito del progetto;

8. numero di biblioteche di Sistema coinvolte nel progetto;

9. attività di tutela del patrimonio bibliografico: catalogazione, servizi di manutenzione, ad esempio depolveratura, e attività di prevenzione;

10. azioni volte al miglioramento dell'efficienza dei servizi e all'adeguamento degli ambienti.

La Commissione si riserva di verificare l'effettiva operatività dei Sistemi bibliotecari, funzionamento, attività e servizi, anche tramite la consultazione dei relativi siti web.

Saranno finanziate, totalmente o parzialmente, le istanze ritenute valide in fase istruttoria e con un piano finanziario di massimo euro15.000,00, che avranno ottenuto una valutazione positiva da parte della commissione. Saranno erogati finanziamenti da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00.

2. Le Biblioteche scolastiche, come definite all'art. 2 comma 3 del presente decreto, devono fornire informazioni in merito a:

- tipologia istituto scolastico;

- consistenza del patrimonio librario della biblioteca di istituto;

- presenza di personale addetto alla biblioteca di istituto;

- tipologia di servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali servizi speciali.

La commissione esamina i progetti delle Biblioteche scolastiche valutando i seguenti elementi:

1. presenza di catalogo on-line, sito web e social network;

2. adesione della biblioteca ai servizi bibliografici nazionali: Anagrafe delle Biblioteche Italiane (ABI) e Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);

3. incontri di lettura ad alta voce, dibattiti, ricerche, laboratori di lettura e di scrittura, reading, presentazioni che potranno essere dedicati ad autori noti, nell'ambito di eventuali celebrazioni nazionali, o che abbiano un legame con il territorio di appartenenza dell'ente, anche in dimensione interculturale e plurilingue;

4. promozione della lettura ai fini dello sviluppo di capacità di pensiero critico (information and media literacy);

5. coinvolgimento degli studenti nelle attività di organizzazione e gestione della biblioteca anche attraverso "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO);

6. azioni di inclusione con particolare riferimento all'utenza speciale;

7. attività di potenziamento dei servizi in favore degli studenti e delle famiglie in collaborazione con altre scuole, biblioteche, istituti culturali, organizzazioni no profit, in particolare nei casi di istituti scolastici presenti in territori privi di altre biblioteche pubbliche o private aperte al pubblico;

8. acquisto/noleggio di beni e servizi finalizzati alla realizzazione del progetto (libri, arredi, attrezzature, materiale promozionale, software per la gestione della biblioteca);

9. presenza di personale scolastico, preferibilmente dotato di specifiche competenze professionali, coinvolto nella gestione della biblioteca e apertura al pubblico della biblioteca in orario extrascolastico;

10. attività di tutela del patrimonio bibliografico: catalogazione, servizi di manutenzione, ad esempio depolveratura, e attività di prevenzione;

11. azioni volte al miglioramento dell'efficienza dei servizi e all'adeguamento degli ambienti.

Saranno finanziate, totalmente o parzialmente, le istanze ritenute valide in fase istruttoria e con un piano finanziario di massimo euro5.000,00, che avranno ottenuto una valutazione positiva da parte della commissione. Saranno erogati finanziamenti da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

Art. 9 - Spese finanziabili

1. Sono ammesse tra le spese finanziabili le seguenti tipologie di beni e/o servizi:

- costi per allestimento e servizi (noleggio/acquisto di arredi e attrezzature, acquisto materiale librario);

- servizi tecnologici (noleggio/acquisto supporti informatici, hardware e software).

- comunicazione e promozione (aggiornamento siti web, advertising, organizzazione);

- spese per personale esterno, ospiti e relatori (logistica, spese di viaggio e soggiorno), per un importo massimo non superiore al 20% del finanziamento ottenuto;

- spese per attività di tutela: catalogazione e manutenzione anche affidate a terzi.

- nel caso degli istituti scolastici spese per il personale interno od esterno, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e l'art. 44 c. 4 del decreto interministeriale 129/2018, dotato di specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dei progetti;

Non rientrano tra le spese finanziabili quelle relative alla formazione dei dipendenti (ad es. rilascio certificazioni e corsi di aggiornamento).

Il contributo deve essere interamente speso dall'ente destinatario dello stesso. Non è ammesso il trasferimento del contributo ad enti diversi, anche in caso di collaborazione ai progetti finanziati, che dovranno essere rendicontati esclusivamente dagli istituti destinatari del finanziamento.

Art. 10 - Conclusione della procedura

1. La Commissione, una volta conclusa la valutazione delle istanze, presenta al Direttore generale biblioteche e diritto d'autore la proposta di assegnazione delle risorse, secondo le percentuali previste dal decreto interministeriale 23 marzo 2018 all'articolo 1, lettere a) e b), e all'art. 2, commi 3 e 4.

2. Il Direttore generale biblioteche e diritto d'autore ripartisce le risorse, sentito il competente Direttore generale del Ministero dell'istruzione e del merito, e pubblica sul sito della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore il decreto di assegnazione delle risorse nonché l'elenco delle istituzioni escluse.

La pubblicazione di detta documentazione sul sito web https://biblioteche.cultura.gov.it/it/ ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni agli enti destinatari dei finanziamenti né agli enti esclusi.

3. Gli enti beneficiari dei finanziamenti potranno utilizzare la dicitura "Realizzato con il contributo del Ministero della cultura - Direzione generale biblioteche e diritto d'autore - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario" sui materiali relativi ad attività senza fini di lucro.

4. Per l'eventuale utilizzo del Logo del Ministero della Cultura gli enti beneficiari dovranno presentare formale richiesta inviando una pec all'indirizzo: dg-bda.fondopatrimoniolibrario@pec.cultura.gov.it

La concessione del Logo è a discrezione dell'amministrazione ed esclusivamente per attività senza fini di lucro.

Art. 11 - Rendicontazione

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale 23 marzo 2018, i soggetti beneficiari devono presentare alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del finanziamento, il rendiconto del contributo caricando la documentazione contabile ed una breve relazione delle attività tramite l'apposita pagina web: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Sistemi-bibliotecari-provinciali-e-comunali-Biblioteche- scolastiche/

2. Non saranno considerate valide le rendicontazioni attestanti il trasferimento del contributo ad enti diversi da quelli a cui è stato assegnato anche in caso di collaborazioni e/o partnership.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro i termini indicati e in assenza di una formale autorizzazione alla proroga, la Direzione generale può disporre la revoca del contributo, con recupero delle somme versate, fatte salve le sanzioni di legge.

4. Eventuali richieste motivate di proroga alla rendicontazione dovranno essere inviate via pec entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla ricezione del contributo, pena la non accettazione della richiesta. Saranno in ogni caso concesse proroghe non oltre il 30 giugno del medesimo anno.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio I della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.

2. Tutte le informazioni relative al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, ivi compresi il decreto di assegnazione delle risorse nonché l'elenco delle istituzioni escluse, saranno consultabili nella sezione Contributi - Fondo promozione lettura per Sistemi bibliotecari e Biblioteche scolastiche presente sul sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore https://biblioteche.cultura.gov.it/it/

3. Richieste e comunicazioni relative al Fondo possono essere inviate all'indirizzo PEC dedicato:

dg-bda.fondopatrimoniolibrario@pec.cultura.gov.it

4. Per informazioni consultare il sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore nella sezione Contributi/Fondo promozione lettura/Contatti.

Art. 13 - Pubblicazione del bando

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura. Di tale pubblicazione verrà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.